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Documenti ufficiali

Statuto dell’Associazione

Amici per l’Africa ODV – Gruppo Missionario Ansa dell’Arno. Associazione costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), iscritta al RUNTS.

Art. 1

Costituzione, disciplina, denominazione, durata e sede

È costituita nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e relative norme di attuazione, l’Associazione non riconosciuta denominata: “Amici per l’Africa Gruppo Missionario Ansa dell’Arno ODV”.

L’associazione, apartitica e aconfessionale, è costituita a tempo indeterminato.

La sede legale è fissata nel Comune di Cascina.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo esclusivo o prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  • Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
  • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale, inclusi viaggi solidali.
  • Interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
  • Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 53/2003.
  • Organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale con finalità educativa.
  • Cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 125/2014.

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, secondo i criteri del D.Lgs. 117/2017 (art. 6).

L’associazione può svolgere attività di raccolta fondi attraverso donazioni, lasciti e contributi non corrispettivi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Art. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che partecipano alle sue attività con la propria opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso deve presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta con: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti; dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori. L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato, che ha 30 giorni per richiedere che si pronunci l’Assemblea.

Art. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.
  • Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento.
  • Frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative.
  • Concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività.
  • Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  • Prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.
  • Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  • Versare la quota associativa secondo importo e modalità stabiliti annualmente dall’Assemblea.
Art. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi dello Statuto o arreca danni materiali o morali all’associazione può essere escluso mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni.

Chi intende recedere deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio direttivo.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le quote associative non sono rimborsabili né rivalutabili. Gli associati cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 6

Organi

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea.
  • Il Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione).
  • L’Organo di controllo (nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7

Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano. Ciascun associato ha diritto di esprimere un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta (massimo 3 deleghe per associato).

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, nonché quando se ne ravvisa la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene a mezzo e-mail e affissione in bacheca, con almeno 7 giorni di anticipo, indicando luogo, data, ora e ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 8

Competenze dell’Assemblea

  • Nomina e revoca i componenti degli organi associativi.
  • Approva il bilancio di esercizio.
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi.
  • Delibera sulla esclusione degli associati.
  • Delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto.
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
Art. 9

Quorum assembleari

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 9, sempre in numero dispari, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Nomina al proprio interno: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Responsabile Amministrativo.

Tra i suoi compiti: eseguire le deliberazioni dell’Assemblea, formulare i programmi di attività, predisporre il bilancio, deliberare l’ammissione degli associati, stipulare atti e contratti, curare la gestione dei beni dell’associazione.

Art. 11

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio. È nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca dell’Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Vicepresidente lo sostituisce in ogni attribuzione quando impossibilitato.

Art. 12

Segretario

Il Segretario è il collaboratore diretto del Presidente. Redige e controfirma i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, informa il Consiglio su questioni tecniche, riceve e sottopone comunicazioni degli associati, cura il disbrigo degli affari demandatigli dal Presidente.

In caso di impedimento o assenza è sostituito da altro associato nominato dal Presidente.

Art. 13

Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397 c.2 del Codice civile.

Vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile. Esercita compiti di monitoraggio delle finalità civiche e solidaristiche e attesta la conformità dell’eventuale bilancio sociale.

Art. 14

Risorse economiche e patrimonio

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, proventi da raccolta fondi, proventi da attività diverse, ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per le attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15

Scritture contabili

I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo settore.

Art. 16

Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17

Bilancio di esercizio

L’associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, poi depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in annotazione al rendiconto.

Art. 18

Libri associativi

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  • Registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
  • Libro verbali dell’Assemblea.
  • Libro verbali del Consiglio direttivo.
  • Libro verbali dell’Organo di controllo, se istituito.
Art. 19

Volontari

I volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo.

Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti previsti dall’art. 17 del Codice del Terzo settore. Sono vietati rimborsi forfetari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’associazione. L’associazione assicura i volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Art. 20

Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare l’attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS, ad altri enti del Terzo settore o organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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