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Documenti ufficiali
Amici per l’Africa ODV – Gruppo Missionario Ansa dell’Arno. Associazione costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), iscritta al RUNTS.
Indice degli articoli
È costituita nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e relative norme di attuazione, l’Associazione non riconosciuta denominata: “Amici per l’Africa Gruppo Missionario Ansa dell’Arno ODV”.
L’associazione, apartitica e aconfessionale, è costituita a tempo indeterminato.
La sede legale è fissata nel Comune di Cascina.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo esclusivo o prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, secondo i criteri del D.Lgs. 117/2017 (art. 6).
L’associazione può svolgere attività di raccolta fondi attraverso donazioni, lasciti e contributi non corrispettivi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che partecipano alle sue attività con la propria opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso deve presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta con: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti; dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto e dei Regolamenti.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori. L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato, che ha 30 giorni per richiedere che si pronunci l’Assemblea.
Gli associati hanno il diritto di:
Gli associati hanno l’obbligo di:
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi dello Statuto o arreca danni materiali o morali all’associazione può essere escluso mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni.
Chi intende recedere deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio direttivo.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le quote associative non sono rimborsabili né rivalutabili. Gli associati cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Sono organi dell’associazione:
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano. Ciascun associato ha diritto di esprimere un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta (massimo 3 deleghe per associato).
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, nonché quando se ne ravvisa la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
La convocazione avviene a mezzo e-mail e affissione in bacheca, con almeno 7 giorni di anticipo, indicando luogo, data, ora e ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Per la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 9, sempre in numero dispari, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Nomina al proprio interno: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Responsabile Amministrativo.
Tra i suoi compiti: eseguire le deliberazioni dell’Assemblea, formulare i programmi di attività, predisporre il bilancio, deliberare l’ammissione degli associati, stipulare atti e contratti, curare la gestione dei beni dell’associazione.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio. È nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca dell’Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Vicepresidente lo sostituisce in ogni attribuzione quando impossibilitato.
Il Segretario è il collaboratore diretto del Presidente. Redige e controfirma i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, informa il Consiglio su questioni tecniche, riceve e sottopone comunicazioni degli associati, cura il disbrigo degli affari demandatigli dal Presidente.
In caso di impedimento o assenza è sostituito da altro associato nominato dal Presidente.
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397 c.2 del Codice civile.
Vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile. Esercita compiti di monitoraggio delle finalità civiche e solidaristiche e attesta la conformità dell’eventuale bilancio sociale.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, proventi da raccolta fondi, proventi da attività diverse, ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.
Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per le attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo settore.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, poi depositato presso il RUNTS.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in annotazione al rendiconto.
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
I volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo.
Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti previsti dall’art. 17 del Codice del Terzo settore. Sono vietati rimborsi forfetari.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’associazione. L’associazione assicura i volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare l’attività svolta.
Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS, ad altri enti del Terzo settore o organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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